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COMUNE di
SERMONETA |
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AVVISO PUBBLICO
Misure di sostegno alla genitorialità – modalità per la concessione e l’erogazione del contributo regionale
La legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 concernente “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008 (Art. 11, l.r. 20 novembre 2001, n. 25).”, prevede all’articolo 54 che la Regione, al fine di sostenere la genitorialità, di concedere alle donne residenti, per ogni figlio partorito o adottato nel corso del 2008, un contributo pari ad € 500,00.
Per accedere al contributo possono presentare domanda al comune di residenza le donne in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere residenti da almeno un anno nel territorio laziale alla data di nascita e riconoscimento ovvero di adozione del/i figlio/i, anche sommando il periodo di residenza in più comuni del Lazio;
b) possedere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) anno 2008 uguale o inferiore ad € 20.000,00 (calcolato sui redditi 2007), determinato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n° 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59 , comma 51 della legge 27 dicembre 1996, n. 449) e successive modificazioni;
c) aver partorito e riconosciuto, ovvero aver adottato, secondo la normativa di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni, uno o più figli nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2008. Relativamente ai figli adottati, ai fini dell’erogazione del contributo di cui al presente provvedimento si stabilisce che:
a. nel caso di adozioni nazionali di cui al capo IV della legge 184/1983 e nei casi in cui l’adozione internazionale si debba perfezionare dopo l’arrivo del minore in Italia ai sensi dell’articolo 35, comma 4, della legge 184/1983, l’adozione si intende realizzata nel corso del 2008 qualora, nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2008, la sentenza che pronuncia l’adozione diventi definitiva;
b. nei casi di adozioni internazionali in cui il provvedimento di adozione sia stato pronunciato nello stato estero prima dell’arrivo del minore in Italia ai sensi dell’articolo 35, commi 2 e 3 della legge 184/1983, l’adozione si intende realizzata nel corso del 2008 qualora:
i. il provvedimento straniero di adozione sia stato emesso dallo stato straniero nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2008 e venga trascritto nei Registri italiani dello stato civile nel medesimo periodo;
ii. ovvero, nei casi in cui il provvedimento italiano di trascrizione non venga emanato entro il 2008, il provvedimento straniero di adozione sia stato emesso dallo stato straniero nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2008 e depositato presso la cancelleria del Tribunale dei Minorenni competente ai fini della suddetta trascrizione nel medesimo periodo.
Le domande di contributo sono redatte secondo lo schema da prelevarsi presso questo Comune ed alle stesse è necessario allegare:
a. copia della certificazione ISEE rilasciata da soggetto abilitato secondo la normativa vigente;
b. copia del certificato di nascita del figlio;
c. nel caso di figli adottati:
a. copia della sentenza definitiva di adozione emessa dal Tribunale dei Minorenni competente, ivi compresi i casi in cui l’adozione internazionale si debba perfezionare dopo l’arrivo del minore in Italia ai sensi dell’articolo 35, comma 4, della legge 184/1983;
b. copia del provvedimento del Tribunale dei Minorenni competente che ordina la trascrizione del provvedimento di adozione straniero nei Registri dello stato civile, ai sensi dell’articolo 35, commi 2 e 3, della legge 184/1983, ovvero certificazione rilasciata dalla cancelleria del Tribunale per i Minorenni competente del deposito della domanda di trascrizione del provvedimento straniero di adozione;
d) copia di un documento di identità del soggetto proponente la domanda.
Le domande di contributo, redatte secondo lo schema predisposto, con i relativi allegati vanno presentate dalle donne aventi diritto al Comune di residenza, secondo i seguenti termini:
a) entro il 30 ottobre 2008 per le nascite o adozioni avvenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 settembre 2008;
b) entro e non oltre il 31 gennaio 2009 per le nascite o adozioni avvenute nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2008, nonché per le nascite e adozioni avvenute nel corso del 2008 e per le quali non è stata ancora presentata domanda di contributo.
Il Comune di residenza verifica il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che hanno presentato domanda di contributo. In relazione all’esito dell’istruttoria, il Comune presenta la richiesta di finanziamento recante l’indicazione del numero di donne beneficiarie all’Assessorato alle Politiche Sociali – Direzione regionale Servizi Sociali, Viale del Caravaggio 99, 00147 Roma,
entro le scadenze di seguito elencate:
a) 30 novembre 2008 per le domande presentate entro il 30 ottobre 2008;
b) 28 febbraio 2009 per le domande presentate entro il 31 gennaio 2009.
La Regione eroga le risorse, in relazione alle disponibilità di bilancio, sulla base delle richieste presentate dai Comuni.
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Il Responsabile dell’Area Amministrazione Generale F.to dott.ssa Umberta Pepe |